FAQs – Categorie Catastali2018-02-06T13:03:47+01:00

ELENCO CATEGORIE CATASTALI

6.1 Le categorie2019-06-11T18:20:48+02:00

Sotto elencate vengono assegnate alle unità immobiliari al fine di poter attribuire la rendita catastale. Esse vengono suddivise in sei gruppi:

  • Categoria A
  • Categoria B
  • Categoria C
  • Categoria D
  • Categoria E
  • Categoria F 
6.2 CATEGORIA A2019-06-11T18:20:48+02:00
  • A/1 Abitazioni di tipo signorile: unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e con finiture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

  • A/2 Abitazioni di tipo civile: unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche tecnologiche e con finiture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche le unità immobiliari tipo monolocale, ossia dalla consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di finitura e dotazioni proprie della categoria.

  • A/3 Abitazione di tipo economico: unità immobiliari appartenenti a fabbricati di economia sia per i materiali impiegati che per le finiture e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. Sono compatibili con la categoria anche le unità immobiliari tipo monolocale, ossia dalla consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di finitura e dotazioni proprie della categoria.

  • A/4 Abitazione di tipo popolare: unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di finitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti anche indispensabili.

  • A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare: tipologia in abbandono.

  • A/6 Abitazioni di tipo rurale: tipologia in abbandono.

  • A/7 Abitazioni in villini: per villino si deve intendere un fabbricato, anche suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e con finiture proprie di un fabbricato di tipo civile od economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità di cui è composto, di aree a giardino.

  • A/8 Abitazioni in ville: per ville si devono intendere quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi o giardino edificati in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e con finiture di livello superiore all’ordinario.

  • A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici: rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni ed i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare. E’ però compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

  • A/10 Uffici e studi privati.

  • A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi: rifugi di montagna, baite, case di sasso, trulli, ecc.
6.3 CATEGORIA B2019-06-11T18:20:49+02:00
  • B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme. Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’ art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

  • B/2 Case di cura ed ospedali, compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro.

  • B/3 Prigioni e riformatori.

  • B/4 Uffici pubblici.

  • B/5 Scuole e laboratori scientifici costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’ art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

  • B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali. Quando hanno fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria propria dell’ unità immobiliare, secondo l’uso ordinario della stessa.

  • B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti.

  • B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate.
6.4 CATEGORIA C2019-06-11T18:20:49+02:00
  • C/1 Negozi e botteghe, i ristoranti, le trattorie, i bar, ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, ecc.

  • C/2 Magazzini e locali di deposito, fienili non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall’abitazione e quei locali adibiti a contenere merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. ma che non abbiano apprestamenti per mostre.

  • C/3 Laboratori per arti e mestieri, impianti per lavaggio auto se dotati di attrezzature semplici e, comunque, quei locali nei quali gli artigiani provvedono alla lavorazione di semilavorati in prodotti finiti.

  • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi, compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

  • C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative, compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

  • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’Art. 10 della Legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948 n. 514.

  • C/7 Tettoie chiuse od aperte.
6.5 CATEGORIA D2019-06-11T18:20:49+02:00
  • D/1 Opifici, cabine elettriche e autosilos dotati di impianti di sollevamento delle autovetture.
  • D/2 Alberghi, pensioni e villaggi turistici.
  • D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti, spettacoli e simili.
  • D/4 Case di cura ed ospedali quando hanno fine di lucro.
  • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni.
  • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro.
  • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, compresi gli impianti per lavaggio auto se del tipo automatico con presenza di attrezzature specifiche, le discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani con gestione reddituale ed i campi sportivi senza costruzioni o anche con semplici gradinate.
  • D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, compresi gli autosilos privi di impianti di sollevamento, parcheggi a pagamento, campeggi, supermercati a serre, centrali del latte.
  • D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
  • D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
  • D/11 Scuole e laboratori scientifici privati.
  • D/12 Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari.
6.6 CATEGORIA E2019-06-11T18:20:49+02:00
  • E/1 Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei.

  • E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

  • E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimenti di auto, per sale di aspetto di tranvie, pese pubbliche, ecc.

  • E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, per mercati, per posteggio bestiame, ecc.

  • E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

  • E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale.

  • E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.

  • E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

  • E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E, comprese le discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani quando la loro gestione non configura fonte reddituale.
6.7 CATEGORIA F2019-06-11T18:20:49+02:00
  • F/1 Area urbana.
  • F/2 Unità immobiliare collabente.
  • F/3 Unità in corso di costruzione o fabbricato non ancora abitabile o servibile all’uso cui è destinato. Senza attribuzione di rendita catastale. Esente da ICI.
  • F/4 Unità immobiliari in corso di definizione.
  • F/5 Lastrico solare. Questo gruppo di immobili è stato istituito con decreto ministero delle Finanze n°28 del 02-01-1998
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